sabato 16 luglio 2011

Passacantando o passascrivendo?

A cantare ci abbiamo provato, ma non passa. Vediamo se “passascrivendo”. È un sentimento di indignazione, di incredulità, di fastidio epidermico (persino), che non vuole andarsene. L'avvocato Bucicco si è sentito diffamato da 52 articoli pubblicati su un piccolo settimanale di provincia ed ha presentato 9 querele. In un colloquio con un alto magistrato il 16 gennaio 2007, disse: “ho fatto diciotto querele”. A quella data erano solo quattro, melius abundare, ma Buccico non è famoso per l'estrema accuratezza delle cose che racconta e nemmeno per l'aplomb anglosassone con cui affronta le critiche. Aveva anche detto che la registrazione di quel colloquio era illecita, ma anche questa affermazione è fallace. Quando cerca sponde o alleati veste i panni della vittima, del perseguitato e certamente tale si sente tanto s'immedesima nella parte. Così inizia una sequela di querele che ricalcano i canoni di un pianto greco: iniziato il 9.9.2006 e ripetuto il 14.10.2006, il 4.1.2007 (due volte nello stesso giorno ma i protocolli sono confusi), il 20.2.2007, il 27.2.2007, il 5.3.2007, il 2.4. 2007, il 5.4.2007. Dopo questa data, il PM Annunziata Cazzetta che ha preso a cuore le vicende di questi racconti che narrano di un Buccico sconosciuto, persino impaurito, lui che a vederlo sbraitare durante le udienze in Tribunale, sembrerebbe tutt'altro che indifeso e pauroso. Cazzetta si compenetra nelle doglianze e scrive: “di talché l'avv. Buccico viveva ogni settimana limitando i suoi movimenti nel timore di un successivo ulteriore articolo diffamatorio, che puntualmente arrivava”. Così, Annunziata Cazzetta, dopo aver accumulato nel suo cassetto querela su querela, il 3.5.2007 rompeva gli indugi e ne iscriveva sei tutte d'un colpo nell'apposito registro. Il codice di Procedura Penale (art. 335) dice che l'iscrizione deve avvenire immediatamente, appena si ha la notizia di un reato, ma Cazzetta di questi particolari non tiene conto. E altrettanto fa uno stuolo di magistrati che pur avendo accertato: “a parere dei PPMM, l'indagata (Annunziata Cazzetta, ndr) aveva l'obbligo di formulare al Capo dell'Ufficio istanza di astensione dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito dei procedimenti che vedevano coinvolto il signor Omissis...” e che “in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione ritiene, invece questa A.G. che la stessa effettivamente sussista”. Pur avendo chiaramente compresa la gravità delle azioni poste in essere da Annunziata Cazzetta la quale ha operato (ed opera tuttora) “intenzionalmente arrecando al signor Omissis e..” ad altri “un ingiusto danno, derivante dall'aver subito atti investigativi illegittimi invasivi della loro sfera di libertà personale (perquisizione e sequestro eseguiti il 26.7.2007 e attività di intercettazione telefoniche sulle utenze a loro in uso dal 17.5.2007 al 24.12.2007), nonché dall'essere sottoposti a procedimento penale innanzi ad un'Autorità Giudiziaria funzionalmente incompetente. La CAZZETTA avrebbe, inoltre, agito anche in violazione dell'obbligo di astenersi, sussistendo una situazione di grave inimicizia tra la stessa e uno degli indagati, signor Omissis, verso il quale aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il reato di cui agli artt. 595 c.p. e 13 della Legge n. 47/194, in relazione ad un articolo pubblicato su “il Resto” del tutto simile a quelli oggetto delle denunzie del BUCCICO, già in data 26 marzo 2007 (con successiva integrazione del 30 marzo 2007) (p.p. n. 1083/07/21) e quindi un mese prima dell'iscrizione del signor Omissis nel R.G.N.R., nonché in data 12 ottobre 2007 (p.p. n. 953/08/21), in tal modo negando a quest'ultimo il diritto ad avere indagini preliminari svolte sotto la direzione di un pubblico ministero imparziale ai sensi degli artt. 97 Cost. e 358 c.p.p.”; nulla hanno posto in essere per impedirle di continuare nell'abuso. Ma non era ancora sufficiente tutto questo, occorreva un surplus di abuso. Un abuso sull'abuso. Ed eccolo servito. Guglielmo Passacantando, Sost. Proc. Gen. Presso la Supr. Corte di Cass. (se lo stipendio aumenta con la lunghezza del titolo è da invidiare), viene interessato da Annunziata Cazzetta che si oppone al passaggio del procedimento a carico del signor Omissis alla Procura di Catanzaro. Ed in venti giorni risponde e le da ragione. Tutti gli abusi di cui avevano scritto Luigi de Magistris, Gabriella Nuzzi, Dionigio Verasani, Rocco Alfano, Minerva, Petrolo, Dominijanni, Villani, Borrelli e Lombardi, per citare i primi dieci magistrati che balzano alla mente e non sono tutti, vanno a farsi benedire perché Passacantando conosce due sentenze della Suprema Corte di Cassazione che, a suo dire, avallano il suo decreto. Già, Guglielmo Passacantando che è stato nominato Sost. Proc. Gen. eccetera con il voto di Nicola Buccico (all'epoca nel CSM) e che cita due sentenze in cui Buccico è persona offesa (per una) e difensore (per l'altra). In cui (l'una), con un unicum nella consuetudine giurisprudenziale italiana, la Suprema Corte al nome di Nicola Buccico aggiunge l'appellativo: “strenuo difensore della legalità”. Con ciò precostituendo un giudizio che, a parere di alcuni, renderebbe nulla la sentenza medesima. Come se dopo il nome di un imputato, in una sentenza qualsiasi, si scrivesse “noto farabutto”! Figuriamoci in Cassazione. Eppure è accaduto.

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